Art. 160 
 
 
     (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza) 
 
  1. Ai contratti misti aventi  per  oggetto  appalti  o  concessioni
rientranti nell'ambito di applicazione del  presente  codice  nonche'
appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni. 
  2. Se  le  diverse  parti  di  un  determinato  appalto  o  di  una
concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3
a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. 
  3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare  un
appalto o una concessione distinti per le parti separate,  il  regime
giuridico applicabile  a  ciascuno  di  tali  contratti  distinti  e'
determinato in base alle caratteristiche della parte separata. 
  4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare  un
appalto unico o una concessione unica, il relativo  regime  giuridico
si determina sulla base dei seguenti criteri: 
  a) se una parte dell'appalto o della  concessione  e'  disciplinata
dall'articolo 346  TFUE,  l'appalto  unico  o  la  concessione  unica
possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne' il
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche'  le  rispettive
aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive; 
  b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto  unico  o  la
concessione unica possono essere  aggiudicati  conformemente  a  tale
decreto, purche' le rispettive aggiudicazioni siano  giustificate  da
ragioni oggettive.  Sono  fatte  salve  le  soglie  e  le  esclusioni
previste dallo stesso decreto legislativo. 
  5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o  una  concessione
unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione
del presente codice o del decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.
208. 
  6. Se le diverse parti di un appalto  o  di  una  concessione  sono
oggettivamente non separabili, l'appalto  o  la  concessione  possono
essere aggiudicati senza applicare il presente  decreto  ove  includa
elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti  puo'  essere
aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. 
 
          Note all'art. 160 
              -  Si  riporta  l'articolo   346   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 346 
              (ex articolo 296 del TCE) 
              1. Le disposizioni dei trattati non ostano  alle  norme
          seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)." 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.