Art. 161 
 
 
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o  organizzati  in
                    base a norme internazionali) 
 
  1. Il presente codice non si applica agli  appalti  pubblici  e  ai
concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di  difesa  o
di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  208,
qualora essi siano disciplinati da: 
  a) norme procedurali specifiche in base a un  accordo  o  un'intesa
internazionale  conclusi  in  conformita'  dei  trattati  dell'Unione
europea,  tra  lo  Stato  e  uno  o  piu'  Paesi  terzi  o   relative
articolazioni e riguardante lavori,  forniture  o  servizi  destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto; 
  b) norme procedurali specifiche in base a un  accordo  o  un'intesa
internazionale in relazione alla  presenza  di  truppe  di  stanza  e
concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo; 
  c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
nel caso di appalti; 
  d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
che si approvvigiona per le proprie finalita'  o  a  concessioni  che
devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita' di  tali
norme. 
  Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti,
sono comunicati alla Commissione. 
  2. Il presente codice non si applica agli  appalti  pubblici  e  ai
concorsi  di  progettazione  concernenti  aspetti  di  difesa  o   di
sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica  in  base  a
norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione internazionale di finanziamento,  quando  gli  appalti
pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono  interamente
finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di  appalti
pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente  da
un'organizzazione internazionale o da  un'istituzione  internazionale
di finanziamento, le parti si  accordano  sulle  procedure  d'appalto
applicabili. 
 
          Note all'art. 161 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.