Art. 162 
 
 
                        (Contratti secretati) 
 
  1. Le disposizioni del presente codice relative alle  procedure  di
affidamento possono essere derogate: 
  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'  di  esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
  b) per i contratti la cui esecuzione deve  essere  accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini  della  deroga  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le
amministrazioni e gli enti usuari  attribuiscono,  con  provvedimento
motivato, le classifiche di  segretezza  ai  sensi  dell'articolo  42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti.  Ai
fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e
gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i  lavori,  i
servizi e le forniture eseguibili con speciali  misure  di  sicurezza
individuate nel predetto provvedimento. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal presente  decreto  e
del  nulla  osta  di  sicurezza,  ai  sensi  e  nei  limiti  di   cui
all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. La Corte dei conti, tramite un proprio  ufficio  organizzato  in
modo da  salvaguardare  le  esigenze  di  riservatezza,  esercita  il
controllo preventivo  sulla  legittimita'  e  sulla  regolarita'  dei
contratti di cui al presente  articolo,  nonche'  sulla  regolarita',
correttezza ed efficacia della gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun  anno  in
una relazione al Parlamento. 
 
          Note all'art. 162 
              - Si riporta l'articolo 42 della legge 3  agosto  2007,
          n. 124 (Sistema di  informazione  per  la  sicurezza  della
          Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              "Art. 42 (Classifiche di segretezza) 
              1. Le classifiche di  segretezza  sono  attribuite  per
          circoscrivere la  conoscenza  di  informazioni,  documenti,
          atti,  attivita'  o  cose  ai  soli  soggetti  che  abbiano
          necessita' di accedervi in ragione delle  proprie  funzioni
          istituzionali. 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.".