Art. 85 
 
 
                        Ravvedimento operoso 
 
  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dagli  articoli
73, comma 12, lettere a), b), c),  d)  e  g),  76,  comma  5,  e  78,
sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o  altre
attivita' amministrative da  parte  dell'organo  di  controllo  delle
quali l'autore della violazione o  gli  altri  soggetti  solidalmente
obbligati  al  pagamento  della  sanzione   abbiano   avuto   formale
conoscenza, oppure non sia gia' stato  redatto  processo  verbale  di
constatazione o di accertamento d'irregolarita', sono ridotte: 
    a) a un quinto della sanzione prevista in misura  fissa  e  a  un
quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei
casi in cui essa e' compresa fra un minimo e un massimo; 
    b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non  inferiore  a
50 euro, se  la  regolarizzazione  degli  errori  o  delle  omissioni
avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
    c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore  a
50 euro,  di  quella  prevista  dall'articolo  76,  comma  3,  se  la
dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione  vitivinicola
sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni. 
  2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere  eseguito  entro
il  primo  giorno   lavorativo   successivo   alla   regolarizzazione
dell'errore  o  dell'omissione  e   comunicato   entro   tre   giorni
lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante  altri  sistemi  legalmente
riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente  per  il
luogo in cui e' avvenuta l'irregolarita'.