Art. 60 Esternalizzazione di funzioni o attivita' 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dall'art. 30-septies del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), l'impresa conclude accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantita' delle funzioni o attivita' esternalizzate e le modalita' della cessione non determinino lo svuotamento dell'attivita' dell'impresa cedente. 2. Non puo' in ogni caso essere esternalizzata l'attivita' di assunzione dei rischi. 3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 1, del Codice, l'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilita'.