Art. 60 
 
              Esternalizzazione di funzioni o attivita' 
 
  1. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  274  degli  atti
delegati e dall'art. 30-septies del  Codice  e  in  coerenza  con  la
politica di esternalizzazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera m),
l'impresa conclude accordi di esternalizzazione a condizione  che  la
natura e la quantita' delle funzioni o attivita' esternalizzate e  le
modalita'   della   cessione   non   determinino    lo    svuotamento
dell'attivita' dell'impresa cedente. 
  2. Non puo' in  ogni  caso  essere  esternalizzata  l'attivita'  di
assunzione dei rischi. 
  3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-septies,  comma  1,
del Codice, l'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli  organi
sociali   e   l'alta   direzione   dell'impresa   dalle    rispettive
responsabilita'.