Art. 61 
 
        Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori 
 
  1. In coerenza con quanto  previsto  dall'art.  274,  paragrafo  1,
degli atti delegati, dall'art. 30, comma 5, del Codice e dall'art. 60
del  presente  regolamento,  l'organo  amministrativo  definisce   la
politica  per  l'esternalizzazione   delle   funzioni   o   attivita'
dell'impresa e per la scelta dei fornitori. 
  2.  L'impresa  che  esternalizza  funzioni  o  attivita'   conserva
l'accordo di esternalizzazione per  i  cinque  anni  successivi  alla
cessazione  del  rapporto  contrattuale  presso  la  propria  sede  o
mediante  modalita'  alternative  di  assolvimento  dell'obbligo   di
conservazione documentale coerenti con quanto previsto  da  ulteriori
disposizioni attuative emanate dall'IVASS.