Art. 61 Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 1, degli atti delegati, dall'art. 30, comma 5, del Codice e dall'art. 60 del presente regolamento, l'organo amministrativo definisce la politica per l'esternalizzazione delle funzioni o attivita' dell'impresa e per la scelta dei fornitori. 2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' conserva l'accordo di esternalizzazione per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale presso la propria sede o mediante modalita' alternative di assolvimento dell'obbligo di conservazione documentale coerenti con quanto previsto da ulteriori disposizioni attuative emanate dall'IVASS.