Art. 96 Soggetti formatori 1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 87 possono organizzare la formazione avvalendosi: a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni; b) di enti appartenenti ad una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; c) degli enti in possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale. 2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 87 possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l'attivita' formativa quale attivita' prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. 3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra: a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 6; b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attivita' professionali; c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purche' in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attivita' e di adeguata capacita' didattica. 4. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l'aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualita' di docenti se in possesso dei medesimi requisiti. 5. Costituisce fattore impeditivo all'attivita' di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 110 del Codice nonche' l'irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.