Art. 96 
 
                         Soggetti formatori 
 
  1. Qualora non  vi  provvedano  direttamente,  i  soggetti  di  cui
all'art. 87 possono organizzare la formazione avvalendosi: 
  a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e
degli intermediari  assicurativi,  creditizi  e  finanziari,  con  un
numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni; 
  b)  di  enti  appartenenti  ad  una  Universita'  riconosciuta  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; 
  c) degli enti in possesso della certificazione di qualita'  UNI  EN
ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di  altri  sistemi  di
accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale. 
  2. Qualora non  vi  provvedano  direttamente,  i  soggetti  di  cui
all'art.  87  possono  organizzare  l'aggiornamento  avvalendosi  dei
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' da enti che,
pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c),
svolgano  l'attivita'  formativa   quale   attivita'   prevalente   e
dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. 
  3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari  iscritti
nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e
2 sono scelti tra: 
  a) docenti universitari che esercitano la didattica  nelle  materie
giuridiche, economico-finanziarie, tecniche,  attuariali  e  fiscali,
attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 6; 
  b) soggetti che abbiano maturato una comprovata  esperienza  almeno
quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente  comma
attraverso l'esercizio  della  docenza  formativa  e/o  di  attivita'
professionali; 
  c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di  assicurazione  e
riassicurazione o  di  intermediari  iscritti  nella  sezione  D  del
Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A  e  B  del  Registro,
purche'  in  possesso  di  una  comprovata  esperienza  professionale
maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attivita' e  di
adeguata capacita' didattica. 
  4. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D  del  Registro,
che intendono impartire direttamente la formazione o  l'aggiornamento
professionale alla propria rete di collaboratori, possono  avvalersi,
in tutto o  in  parte,  di  docenti  in  possesso  dei  requisiti  di
professionalita' previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente
in qualita' di docenti se in possesso dei medesimi requisiti. 
  5. Costituisce  fattore  impeditivo  all'attivita'  di  docenza  la
mancanza di uno dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.  110
del Codice nonche' l'irrogazione della sanzione della radiazione  dal
registro o di ogni altra analoga misura  espulsiva  da  albi,  ruoli,
ordini, collegi o altri elenchi professionali.