Art. 84 
 
 
                 Finalita' del concordato preventivo 
 
    1.  Con  il  concordato  preventivo  il  debitore   realizza   il
soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o  la
liquidazione del patrimonio. 
    2. La continuita' puo' essere diretta, in  capo  all'imprenditore
che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso
sia prevista la gestione  dell'azienda  in  esercizio  o  la  ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza  di
cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente,  purche'
in   funzione   della   presentazione   del   ricorso,   conferimento
dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a
qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo  il
mantenimento o la riassunzione di un numero  di  lavoratori  pari  ad
almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi
antecedenti il deposito del ricorso, per un  anno  dall'omologazione.
In caso di continuita'  diretta  il  piano  prevede  che  l'attivita'
d'impresa e' funzionale ad assicurare il  ripristino  dell'equilibrio
economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre
che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la
disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si
applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita  dal
soggetto diverso dal debitore. 
    3. Nel concordato in continuita' aziendale  i  creditori  vengono
soddisfatti  in  misura  prevalente  dal  ricavato   prodotto   dalla
continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa  la  cessione
del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i
ricavi attesi dalla continuita' per i primi due  anni  di  attuazione
del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono  addetti
almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi
antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun  creditore
deve essere  assicurata  un'utilita'  specificamente  individuata  ed
economicamente  valutabile.   Tale   utilita'   puo'   anche   essere
rappresentata  dalla  prosecuzione   o   rinnovazione   di   rapporti
contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 
    4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne  deve
incrementare di almeno il dieci per cento,  rispetto  all'alternativa
della  liquidazione  giudiziale,  il  soddisfacimento  dei  creditori
chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per
cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.