Art. 85 
 
 
              Presupposti per l'accesso alla procedura 
 
    1.  Per  proporre  il  concordato  l'imprenditore,   soggetto   a
liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi  in
stato di crisi o di insolvenza.  E'  in  ogni  caso  fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 296. 
    2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i
requisiti previsti dall'articolo 87. 
    3. Il piano puo' prevedere: 
    a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti
attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione  dei   beni,
accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,    ivi    compresa
l'attribuzione  ai  creditori,   nonche'   a   societa'   da   questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di
debito; 
    b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; 
    c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi; 
    d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a  classi
diverse. 
    4.  Possono  costituirsi  come  assuntori  anche  i  creditori  o
societa' da questi partecipate. 
    5. La formazione delle classi e'  obbligatoria  per  i  creditori
titolari di  crediti  previdenziali  o  fiscali  dei  quali  non  sia
previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di  garanzie
prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti  anche  in
parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il
concordato e per le parti ad essi correlate. 
    6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe  non  puo'  avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 
    7. I creditori muniti di privilegio,  pegno  o  ipoteca,  possono
essere soddisfatti anche non integralmente,  purche'  in  misura  non
inferiore  a  quella  realizzabile   sul   ricavato,   in   caso   di
liquidazione, dei beni o diritti  sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato,  al  netto  del
presumibile ammontare delle spese di procedura  inerenti  al  bene  o
diritto e della  quota  parte  delle  spese  generali,  attestato  da
professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata
come credito chirografario. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.