Art. 86 
 
 
               Moratoria nel concordato in continuita' 
 
    1. Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a  due  anni
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.  Quando
e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto  al  voto  per  la
differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge  e
il valore attuale dei pagamenti previsti  nel  piano  calcolato  alla
data di presentazione della domanda di concordato, determinato  sulla
base di un tasso  di  sconto  pari  alla  meta'  del  tasso  previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore
nel semestre  in  cui  viene  presentata  la  domanda  di  concordato
preventivo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 86: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.231   (Attuazione   della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di pagamento nelle transazioni commerciali): 
              "Art. 5. Saggio degli interessi 
              1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura
          degli  interessi  legali   di   mora.   Nelle   transazioni
          commerciali  tra  imprese  e'  consentito  alle  parti   di
          concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti
          previsti dall'articolo 7. 
              2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
                a) per il primo semestre dell'anno cui  si  riferisce
          il  ritardo,  e'  quello  in  vigore  il  1°   gennaio   di
          quell'anno; 
                b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce
          il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 
              3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da'
          notizia   del   tasso   di   riferimento,   curandone    la
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun  semestre
          solare.".