Art. 87 
 
 
                         Piano di concordato 
 
    1.  Il  debitore  presenta,  con  la  proposta  di  concordato  e
unitamente alla documentazione prevista dall'articolo  39,  un  piano
contenente la descrizione analitica delle modalita' e  dei  tempi  di
adempimento della proposta. Il piano deve indicare: 
    a) le cause della crisi; 
    b) la definizione delle strategie  d'intervento  e,  in  caso  di
concordato in  continuita',  i  tempi  necessari  per  assicurare  il
riequilibrio della situazione finanziaria; 
    c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; 
    d)  le  azioni  risarcitorie  e  recuperatorie  esperibili,   con
indicazione di quelle eventualmente  proponibili  solo  nel  caso  di
apertura  della  procedura  di  liquidazione   giudiziale   e   delle
prospettive di recupero; 
    e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da
adottare nel caso di scostamento  tra  gli  obiettivi  pianificati  e
quelli raggiunti; 
    f) in caso di continuita' aziendale,  le  ragioni  per  le  quali
questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
    g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita'  d'impresa  in
forma diretta, un'analitica individuazione dei  costi  e  dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle  risorse  finanziarie
necessarie e delle relative modalita' di copertura. 
    2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la  relazione  di
un professionista indipendente, che attesti la veridicita'  dei  dati
aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve  essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali  della  proposta  o  del
piano. 
    3.  In  caso  di  concordato  in  continuita'  la  relazione  del
professionista  indipendente  deve  attestare  che  la   prosecuzione
dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.