Art. 88 
 
 
          Trattamento dei crediti tributari e contributivi 
 
    1.  Con  il  piano  di  concordato  il  debitore,  esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e
dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne
prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella
realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione,   indicato   nella   relazione   di   un   professionista
indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da
privilegio, la percentuale, i  tempi  di  pagamento  e  le  eventuali
garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a
quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un  grado  di  privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione  giuridica  e  interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e  degli  enti  gestori  di
forme  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie.  Se  il   credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di
degradazione  per  incapienza,  il  trattamento   non   puo'   essere
differenziato rispetto a  quello  degli  altri  crediti  chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti  rispetto  ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. 
    2. L'attestazione del professionista indipendente,  relativamente
ai  crediti  fiscali  e  previdenziali,  ha  ad  oggetto   anche   la
convenienza  del  trattamento  proposto  rispetto  alla  liquidazione
giudiziale. 
    3.  Copia  della  proposta  e  della   relativa   documentazione,
contestualmente  al  deposito  presso  il  tribunale,   deve   essere
presentata al  competente  agente  della  riscossione  e  all'ufficio
competente sulla base dell'ultimo  domicilio  fiscale  del  debitore,
unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto   l'esito   dei   controlli   automatici   nonche'    delle
dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla  data  di
presentazione della domanda. L'agente della  riscossione,  non  oltre
trenta giorni dalla data della  presentazione,  deve  trasmettere  al
debitore una certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto
a ruolo scaduto o sospeso.  L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve
procedere   alla   liquidazione   dei   tributi   risultanti    dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di  irregolarita',
unitamente a  una  certificazione  attestante  l'entita'  del  debito
derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi,  per  la
parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non  ancora
consegnati  all'agente  della  riscossione.  Dopo   la   nomina   del
commissario giudiziale copia dell'avviso  di  irregolarita'  e  delle
certificazioni deve essergli trasmessa per gli  adempimenti  previsti
dagli articoli 105, comma 1, e 106. In  particolare,  per  i  tributi
amministrati dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'ufficio
competente  a  ricevere  copia  della   domanda   con   la   relativa
documentazione prevista al primo periodo,  nonche'  a  rilasciare  la
certificazione di cui al terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio
che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 
    4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo,
il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo
parere conforme della competente direzione regionale. 
    5.  Il   voto   e'   espresso   dall'agente   della   riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 88: 
 
              - Per l'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile
          1999, n.112, vedi note all'articolo 63 del presente decreto
          legislativo.