Art. 89 
 
 
      Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi 
 
    1. Dalla data del deposito della domanda e sino  all'omologazione
non si applicano gli articoli 2446,  commi  secondo  e  terzo,  2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo  non  opera  la  causa  di  scioglimento  della
societa' per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli
articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 
    2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle
domande  e  della  proposta  di  cui  al  comma   1,   l'applicazione
dell'articolo 2486 del codice civile. 
 
          Note all'art. 89: 
 
              - Per gli articoli 2446,  2447,  2482-bis,  2482-ter  e
          2545-duodecies del codice civile vedi note all'articolo  20
          del presente decreto legislativo. 
              - Per il testo dell'articolo  2484  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   380   del   presente   decreto
          legislativo.