Art. 90 
 
 
                        Proposte concorrenti 
 
    1. Colui o coloro che, anche per effetto di  acquisti  successivi
alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci  per  cento
dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale  depositata  dal
debitore, possono presentare una proposta concorrente  di  concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta  giorni  prima  della
data iniziale stabilita per la votazione dei creditori. 
    2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non
si considerano i crediti della societa'  che  controlla  la  societa'
debitrice,  delle  societa'  da  questa  controllate  e   di   quelle
sottoposte a comune controllo. 
    3.  La  proposta  concorrente  non  puo'  essere  presentata  dal
debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal  convivente  di
fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto  grado  e  da
parti correlate. 
    4. La relazione di cui  all'articolo  87,  comma  2  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa se non ve ne sono. 
    5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili  se
nella relazione di cui all'articolo 87, comma  2,  il  professionista
indipendente attesta che  la  proposta  di  concordato  del  debitore
assicura il pagamento di almeno il trenta  per  cento  dell'ammontare
dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta  al  venti  per
cento nel caso in cui il  debitore  abbia  richiesto  l'apertura  del
procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita
della crisi ai sensi dell'articolo 24. 
    6. La proposta puo' prevedere l'intervento  di  terzi  e,  se  il
debitore ha la forma di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata, un aumento di capitale  della  societa'  con  esclusione  o
limitazione del diritto d'opzione. 
    7.  La  proposta  concorrente  prima  di  essere  comunicata   ai
creditori, deve essere  sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che
verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi. 
    8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata  dal
debitore, possono essere modificate fino a venti giorni  prima  della
votazione dei creditori. 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.