Art. 91 
 
 
                         Offerte concorrenti 
 
    1.  Quando  il   piano   di   concordato   comprende   un'offerta
irrevocabile da parte di un soggetto gia'  individuato  e  avente  ad
oggetto   il   trasferimento   in    suo    favore,    anche    prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a
titolo oneroso, dell'azienda o di uno o  piu'  rami  d'azienda  o  di
specifici beni, il tribunale o il giudice da  esso  delegato  dispone
che dell'offerta stessa  sia  data  idonea  pubblicita'  al  fine  di
acquisire offerte concorrenti. La stessa  disciplina  si  applica  in
caso di affitto d'azienda. 
    2. La medesima disciplina si applica quando, prima  dell'apertura
della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un  contratto
che comunque abbia  la  finalita'  del  trasferimento  non  immediato
dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali. 
    3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale  o  il
giudice da  esso  delegato,  dispone  con  decreto  l'apertura  della
procedura competitiva. 
    4. Il decreto di cui  al  comma  3  stabilisce  le  modalita'  di
presentazione  di  offerte  irrevocabili,  prevedendo  che   ne   sia
assicurata  in  ogni  caso  la   comparabilita',   i   requisiti   di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi  di  accesso  alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro  utilizzo  e  le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne  fanno
richiesta, le modalita' di svolgimento della  procedura  competitiva,
l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte  devono  prevedere,
le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le  forme  di
pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle  offerte  se  la
vendita avviene davanti al giudice. 
    5. La pubblicita' e' in ogni  caso  disposta  sul  portale  delle
vendite pubbliche di cui all'articolo 490  del  codice  di  procedura
civile, nelle forme di pubblicita' di cui al  predetto  articolo  per
quanto compatibili. 
    6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci
se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando
sottoposte a condizione. 
    7. Le offerte sono rese pubbliche nel  giorno  stabilito  per  la
gara alla presenza degli offerenti e  di  qualunque  interessato.  Se
sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara
tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima
della data fissata per il voto dei creditori, anche quando  il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. 
    8. Con la  vendita  o  con  l'aggiudicazione,  se  precedente,  a
soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi
e  il  debitore  sono  liberati  dalle  obbligazioni   reciprocamente
assunte. In favore dell'originario offerente il  commissario  dispone
il rimborso delle spese e dei costi  sostenuti  per  la  formulazione
dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo  in
essa indicato. 
    9. Il debitore modifica la proposta ed il  piano  in  conformita'
all'esito della gara. 
    10. Nel caso in cui, indetta  la  gara,  non  vengano  presentate
offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini  di  cui
all'offerta indicata al comma 1. 
    11. Il presente articolo si applica, in quanto  compatibile,  nel
caso in cui il debitore  abbia  chiesto  l'assegnazione  del  termine
previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a). 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.