Art. 247 
 
Semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
         delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM 
 
  1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel  rispetto  delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento  delle  prove
concorsuali  anche  sulla  base  della  provenienza  geografica   dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
  3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita'  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
  4. La domanda di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale,  esclusivamente  in  via  telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di  professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite  il  riuso  di
soluzioni o applicativi esistenti. 
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e  registrarsi  nella  piattaforma  attraverso  il  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e  del  loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi  disponibili  sulla  piattaforma
digitale con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione  del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle stesse. 
  6. Per l'applicazione  software  dedicata  allo  svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove  ai
candidati all'esito di ogni  sessione  di  concorso.  La  commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i  propri  lavori
in modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
  8.  Il  requisito  di  accesso  alle  qualifiche   e   ai   profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui  al
presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di  lavoro,  anche
in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle  singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 
  9. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da « I compensi stabiliti » a « della presente  legge  »  sono
soppresse. 
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo  non  si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le  procedure  di  cui  al
presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  sono  stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.