Art. 247 
 
Semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
         delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM 
 
  1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel  rispetto  delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento  delle  prove
concorsuali  anche  sulla  base  della  provenienza  geografica   dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
  3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita'  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
  4. La domanda di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale,  esclusivamente  in  via  telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di  professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite  il  riuso  di
soluzioni o applicativi esistenti. 
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e  registrarsi  nella  piattaforma  attraverso  il  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e  del  loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi  disponibili  sulla  piattaforma
digitale con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione  del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle stesse. 
  6. Per l'applicazione  software  dedicata  allo  svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove  ai
candidati all'esito di ogni  sessione  di  concorso.  La  commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i  propri  lavori
in modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
  8.  Il  requisito  di  accesso  alle  qualifiche   e   ai   profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui  al
presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di  lavoro,  anche
in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle  singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 
  9. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da « I compensi stabiliti » a « della presente  legge  »  sono
soppresse. 
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo  non  si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le  procedure  di  cui  al
presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  sono  stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  19
          giugno 2019, n. 56 (Interventi  per  la  concretezza  delle
          azioni delle pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione
          dell'assenteismo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
          ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma
          399,  della  legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
          quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  a
          decorrere dall'anno 2019,  ad  assunzioni  di  personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 100 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
          cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e
          alle universita' si applica la normativa di settore. 
              2.    Al    fine     di     accrescere     l'efficienza
          dell'organizzazione  e   dell'azione   amministrativa,   le
          amministrazioni di cui al comma 1  predispongono  il  piano
          dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
          assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
          organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria,  di
          reclutare figure professionali con  elevate  competenze  in
          materia di: 
              a) digitalizzazione; 
              b) razionalizzazione e semplificazione dei  processi  e
          dei procedimenti amministrativi; 
              c) qualita' dei servizi pubblici; 
              d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'  di
          investimento; 
              e) contrattualistica pubblica; 
              f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
              g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
              3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
          il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma  4,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta
          delle amministrazioni interessate, predisposta  sulla  base
          del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata  da
          analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          1, comma 399, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a
          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del
          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal
          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano
          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e
          contabile. 
              4. Al fine di ridurre i tempi di  accesso  al  pubblico
          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  399,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
          possono procedere, in deroga a quanto  previsto  dal  primo
          periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nel  rispetto
          dell'articolo 4, commi 3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  del  piano  dei
          fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
          presente articolo: 
              a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori  o
          allo scorrimento  delle  graduatorie  vigenti,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; 
              b)  all'avvio  di  procedure  concorsuali,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle
          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
          all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del  medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Le
          assunzioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate   successivamente   alla    maturazione    della
          corrispondente facolta' di assunzione. 
              5. Le amministrazioni che si avvalgono  della  facolta'
          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati
          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di
          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle
          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
              5-bis. Al fine di accelerare le procedure  assunzionali
          per il triennio 2020-2022, il Dipartimento  della  funzione
          pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo  volti
          a avviare le  procedure  concorsuali  con  tempestivita'  e
          omogeneita'  di   contenuti   e   gestisce   le   procedure
          concorsuali e  le  prove  selettive  delle  amministrazioni
          pubbliche che ne facciano richiesta. 
              5-ter. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  l'esercizio
          delle funzioni, delle azioni e delle attivita'  del  Nucleo
          della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  alle
          procedure previste nel medesimo articolo.  Alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il  predetto
          Dipartimento, le  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale di cui all'articolo 60-quater del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Il  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  nell'ambito  dell'autonomia   organizzativa
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  adotta  i
          conseguenti  provvedimenti   di   riorganizzazione   e   di
          adeguamento  delle  dotazioni  organiche  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6.  Per  le  finalita'  del   comma   4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
              a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile. 
              7. Per le finalita' di cui al comma 4, il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  provvede  allo  sviluppo  di   un   portale   del
          reclutamento per la raccolta e la gestione,  con  modalita'
          automatizzate  e  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle
          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del
          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma
          399, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  al  fine  di
          ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  nel
          triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il
          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo
          30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 34: 
              1) al comma 4,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
          il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente  risolto
          alla  data  del  raggiungimento  del  periodo  massimo   di
          fruizione dell'indennita' di cui al comma  8  del  medesimo
          articolo 33, ovvero,  prima  del  raggiungimento  di  detto
          periodo massimo, qualora il  dipendente  in  disponibilita'
          rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
          ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito  della  provincia
          dallo stesso indicata»; 
              2) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole:  «dodici
          mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di  quelle
          relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
          dell'articolo 19, comma 6, nonche'  al  conferimento  degli
          incarichi di cui all'articolo 110  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   all'articolo
          15-septies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          502,» e dopo le  parole:  «iscritto  nell'apposito  elenco»
          sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e
          della categoria di inquadramento occorrenti»; 
              b) all'articolo 34-bis: 
              1) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:    «L'amministrazione    destinataria     comunica
          tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  e  alle  strutture
          regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
          rinuncia o la  mancata  accettazione  dell'assegnazione  da
          parte del dipendente in disponibilita'»; 
              2) al comma 4,  le  parole:  «decorsi  due  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»; 
              c) all'articolo 39: 
              1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche
          promuovono  o  propongono  programmi  di   assunzioni   per
          portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge
          12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti:  «Le
          amministrazioni pubbliche promuovono  o  propongono,  anche
          per profili professionali delle aree o  categorie  previste
          dai contratti collettivi di comparto per  i  quali  non  e'
          previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3,  del
          presente  decreto,  programmi  di   assunzioni   ai   sensi
          dell'articolo  11  della  legge  12  marzo  1999,  n.   68,
          destinati ai soggetti titolari del diritto al  collocamento
          obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della  medesima
          legge n. 68 del 1999 e  dall'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 23 novembre 1998, n. 407,»; 
              2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Assunzioni
          obbligatorie e tirocinio delle categorie protette». 
              10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui  al
          comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
          eventuali specifici titoli  di  preferenza  previsti  dalle
          disposizioni vigenti. 
              11.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle   vigenti
          disposizioni  per   la   composizione   delle   commissioni
          esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
          di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il presidente e i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico  impiego  possono  essere  scelti  anche  tra   il
          personale in quiescenza da non piu' di  quattro  anni  alla
          data di pubblicazione del bando di  concorso,  che  sia  in
          possesso dei requisiti di cui  all'articolo  35,  comma  3,
          lettera e), del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Agli
          incarichi di cui al precedente periodo non  si  applica  la
          disciplina  di   cui   all'articolo   5,   comma   9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ferme
          restando  le  altre  cause   di   inconferibilita'   o   di
          incompatibilita' previste dalla  legislazione  vigente,  la
          risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari,
          per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza   dall'impiego,
          comunque determinata, e' causa di esclusione  dalla  nomina
          del  dipendente,  anche  in  quiescenza,  a  presidente   o
          componente di una commissione esaminatrice di  un  concorso
          pubblico per l'accesso a un pubblico impiego. 
              12. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
          anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
          al presidente, ai membri e al segretario delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e dagli  enti  pubblici  non
          economici nazionali,  nonche'  al  personale  addetto  alla
          vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali,  secondo  i
          criteri  stabiliti  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  23  marzo  1995,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   134   del   10   giugno   1995.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
          gli effetti di legge, qualunque sia  l'amministrazione  che
          li ha conferiti. 
              14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  la
          disciplina di cui all'articolo 24,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  si  applica  ai
          compensi dovuti al personale dirigenziale  per  l'attivita'
          di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
          un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego  e
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
              15.  Al  fine  di  accelerare  la  composizione   delle
          commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici   svolti
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dall'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito  presso  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, che  lo  gestisce  e  lo  aggiorna,
          l'Albo   nazionale   dei   componenti   delle   commissioni
          esaminatrici di concorso,  articolato  in  sottosezioni  su
          base regionale e per  aree  o  settori  tematici  omogenei.
          L'iscrizione  all'Albo  ha  durata  di  tre  anni   ed   e'
          rinnovabile per una sola volta. Con  decreto  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono stabiliti, fermo  restando  quanto  previsto  dai
          commi da 11 a 14 del presente  articolo,  i  requisiti  per
          l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita'  e  di
          inconferibilita'  dell'incarico  nonche'  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le
          sottosezioni in cui e'  articolato  l'Albo  medesimo.  Fino
          all'adozione del  decreto  di  cui  al  terzo  periodo,  le
          commissioni esaminatrici continuano  ad  essere  costituite
          secondo le disposizioni vigenti in  materia  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere  utilizzato
          per  la  formazione  delle  commissioni  esaminatrici   dei
          concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego
          svolti  secondo  modalita'  diverse  da   quelle   previste
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   3-quinquies
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125: 
              «Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 3-quater. Omissis 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 Reclutamento del personale 
              1.  L'  assunzione  nelle   amministrazioni   pubbliche
          avviene con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in misura adeguata  l'  accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l' imparzialita' e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              e-bis) 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del titolo di  dottore  di  ricerca,  che  deve
          prioritariamente essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i
          titoli rilevanti ai fini del concorso. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di lavoro flessibile  nell'  amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatane. Le disposizioni normative del  comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della
          giustizia, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinati  i
          criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca  di
          cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
          studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
          rispettivamente, alla durata  dei  relativi  corsi  e  alle
          modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
          fini del concorso. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 31 ottobre 2013, n. 125. 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio dello Stato, si applica il disposto  di  cui  all'
          articolo  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 53,  comma  10,  e
          52, comma 1-bis, del citato decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165: 
              «Art.  53  Incompatibilita',  cumulo  di   impieghi   e
          incarichi 
              1. - 9. Omissis 
              10. L' autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l' incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente interessato. L' amministrazione di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l' autorizzazione e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l' amministrazione di appartenenza di  45
          giorni e si prescinde  dall'intesa  se  l'  amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine per provvedere,  l'  autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              Omissis.» 
              «Art. 52 Disciplina delle mansioni 
              1. - Omissis 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie,  conservatori  e   istituti   assimilati,   sono
          inquadrati in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali.  Le
          progressioni  all'interno  della  stessa   area   avvengono
          secondo  principi  di  selettivita',  in   funzione   delle
          qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
          dei  risultati  conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di
          fasce di merito. Le  progressioni  fra  le  aree  avvengono
          tramite concorso pubblico, ferma restando  la  possibilita'
          per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
          possesso dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso
          dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
          al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione
          positiva conseguita dal  dipendente  per  almeno  tre  anni
          costituisce titolo rilevante  ai  fini  della  progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi   per    l'accesso    all'area    superiore.    La
          contrattazione collettiva assicura che nella determinazione
          dei   criteri   per   l'attribuzione   delle   progressioni
          economiche sia adeguatamente valorizzato  il  possesso  del
          titolo di dottore di ricerca nonche' degli altri titoli  di
          studio e di abilitazione professionale di cui  all'articolo
          35, comma 3-quater. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi  2  e  4  dell'articolo
          34-bis del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165: 
              «Art. 34-bis Disposizioni in materia di  mobilita'  del
          personale 
              1. Omissis 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all'articolo  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
              3. Omissis 
              4. Le amministrazioni,  decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              Omissis.»