Art. 248
Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della
Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni
1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la
Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle
amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle
procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo
svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate
secondo le modalita' dell'articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali
indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un
principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle
spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della
risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate
alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi
convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 247.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 247.