Art. 249 
 
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata  e  telematica
    delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi
concernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le  modalita'
di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di  cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del  medesimo  articolo  250,
possono  essere  applicati  dalle  singole  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.