Art. 200 
 
Campagna  di  individuazione  e  valutazione  delle   situazioni   di
  esposizione esistente (direttiva  2013/59  EURATOM,  articolo  101;
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
avvalendosi delle proprie Agenzie  regionali  o  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente, individuano le  situazioni  di  esposizione
esistente indicate nell'articolo 198,  comma  1,  lettera  a),  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2.  L'Agenzia   regionale   o   provinciale   per   la   protezione
dell'ambiente  valuta  la  dose  agli  individui  della   popolazione
derivanti dalle situazioni individuate al comma 1,  e  comunica  alla
Regione e alla Provincia autonoma gli esiti  delle  valutazioni.  Nel
caso  in  cui  sia  superato  il  livello  di  riferimento   di   cui
all'allegato XXXV, la comunicazione e' trasmessa anche al Prefetto  e
all'ISIN.