Art. 201 
 
Misure  correttive  e  protettive  nelle  situazioni  di  esposizioni
  esistenti  (direttiva  2013/59  EURATOM,   articolo   73;   decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). 
 
  1. Nella definizione delle strategie di gestione  delle  situazioni
di esposizione esistente il Prefetto tiene conto dei principi di  cui
all'articolo 199, delle necessità  e  del  rischio  di  esposizione,
nonche' dell'efficacia delle misure protettive e correttive  e  delle
caratteristiche reali della situazione. 
  2. A tal fine il Prefetto si avvale di una  commissione  consultiva
costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli  organismi
tecnici e sanitari locali, nonche' da  rappresentanti  delle  realta'
economiche e sociali interessate. La  Commissione  e'  integrata,  in
relazione  alla  rilevanza  della  situazione,   con   rappresentanti
dell'ISIN, del Ministero  dell'Interno-Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della
protezione civile, dell'ISPRA e dell'ISS. 
  3. Le strategie di cui al comma 1 includono: 
    a) l'individuazione degli obiettivi da perseguire, anche a  lungo
termine, e i livelli di riferimento corrispondenti, tenendo conto  di
quelli stabiliti nell'allegato XXXV; 
    b)  la  valutazione  della  necessita'  di  misure  correttive  e
protettive da applicare nelle aree  interessate,  il  beneficio  agli
individui della popolazione interessati  e  la  determinazione  della
portata e dell'efficacia di tali misure; 
    c) l'individuazione delle  aree  interessate  e  degli  individui
della  popolazione  interessati,   la   loro   delimitazione   e   la
regolamentazione dell'accesso a tali aree  o  agli  edifici  in  esse
ubicati, ovvero la necessita' di imporre limitazioni alle  condizioni
di vita in tali aree; 
    d)  la  valutazione  dell'esposizione  di  gruppi  diversi  della
popolazione e dei mezzi a  disposizione  dei  singoli  individui  per
verificare la propria esposizione; 
    e)  l'istituzione  di  un  dispositivo  di   sorveglianza   delle
esposizioni. 
  4.  Il  Prefetto,  autorizzato  l'insediamento  e  la  ripresa   di
attivita' sociali  ed  economiche  in  aree  con  una  contaminazione
residua  di  lunga  durata,  adotta  accorgimenti  per  il  controllo
costante  dell'esposizione  per  stabilire  condizioni  di  vita  che
possono essere considerate normali, tra cui: 
    a) la definizione di livelli  di  riferimento  adeguati,  tenendo
conto di quelli stabiliti nell'allegato XXXV; 
    b) l'organizzazione di un sistema  di  gestione  a  sostegno  del
mantenimento delle misure di autoprotezione nelle  aree  interessate,
comprese  le  informazioni  e  la  consulenza  agli  individui  della
popolazione e la sorveglianza delle esposizioni; 
    c) eventuale adozione di misure di risanamento ambientale; 
    d) eventuale delimitazione di aree. 
  5.  Ai  componenti  della  commissione   non   spettano   compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti
comunque denominati.