Art. 202 
 
Attuazione delle misure correttive e  protettive  (direttiva  2013/59
  EURATOM, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
  articolo 126-bis). 
 
  1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di  cui
all'articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento  delle
attivita' spettanti ai soggetti tenuti  all'attuazione  delle  misure
correttive e protettive, di cui all'articolo 201,  avvalendosi  della
commissione di cui all'articolo 201, comma 2. 
  2. L'attuazione delle strategie correttive  e  protettive,  prevede
periodicamente: 
    a) di  valutare  le  eventuali  misure  correttive  e  protettive
disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle  misure
pianificate e realizzate; 
    b)  di  fornire  alle  popolazioni   esposte   informazioni   sui
potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se
necessario, la relativa esposizione; 
    c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni  a
livello individuale o locale. 
  3. Alle  situazioni  di  esposizione  esistente  per  le  quali  e'
superato il livello di riferimento di cui  all'allegato  XXXV  ed  e'
possibile attribuire la responsabilita' giuridica  a  un  determinato
soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai capi XI e XII  e  il
soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al Prefetto. 
  4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure  correttive  e
protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1  si  applicano
le disposizioni di cui al Titolo XI.