Art. 203 
 
Disposizioni  particolari  per  taluni  tipi  di  beni   di   consumo
  (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo  21;  decreto  legislativo  17
  marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). 
 
  1.  E'  vietato  mettere  in  circolazione,  produrre,   impiegare,
manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono
svolte a fini commerciali: 
    a)  beni  di  consumo  che  contengono  radionuclidi  naturali  e
derivano  dalle  attivita'   di   cui   all'articolo   20,   le   cui
concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale
alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera
d); 
    b) beni di consumo, a esclusione di  alimenti,  mangimi  e  acqua
potabile, che contengono radionuclidi artificiali  provenienti  dalle
aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le  cui
concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale
alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera
d). 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  il
Ministro dello sviluppo economico,  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'ISIN,  sono
stabiliti  per  bene  di  consumo  i  livelli  di  concentrazione  di
attivita' di cui ai divieti indicati al comma 1.