Art. 203 Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). 1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali: a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attivita' di cui all'articolo 20, le cui concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d); b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d). 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN, sono stabiliti per bene di consumo i livelli di concentrazione di attivita' di cui ai divieti indicati al comma 1.