Art. 204 
 
Rinvenimento di materiale  radioattivo  (direttiva  2013/59  EURATOM,
  articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  126-bis). 
 
  1. Il presente articolo si applica alle situazioni  di  esposizione
esistente di cui all'articolo 198,  comma  1,  lettera  b)  ovvero  a
situazioni di  rinvenimento  di  materiale  radioattivo  non  altrove
disciplinato dal presente decreto. 
  2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4,
nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile
a una pratica, i suddetti  materiali  non  sono  soggetti  al  regime
autorizzatorio del presente decreto e possono essere  allontanati  se
la  concentrazione  di  attivita'   rispetta   i   valori   stabiliti
nell'Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la  medesima
condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto  del  criterio  di
non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I. 
  3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4,
nel caso in cui i materiali radioattivi  contengano  radionuclidi  di
origine naturale e non sono stati utilizzati per le  loro  proprieta'
radioattive,  fissili  o  fertili,  non  sono  soggetti   al   regime
autorizzatorio del presente  decreto  e  sono  allontanati  se  hanno
concentrazioni di attivita'  minori  o  uguali  ai  valori  stabiliti
nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori,  sia
rispettato il livello di esenzione di dose efficace  per  l'individuo
rappresentativo di cui all'Allegato II. 
  4. Il soggetto responsabile dell'attivita' all'interno della  quale
avviene  il  rinvenimento  del  materiale  radioattivo  verifica   le
condizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  avvalendosi  dell'esperto  di
radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento  tale  onere  e'  a
carico dell'ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della
dose. 
  5.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  4  e'  tenuto  a   comunicare
preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per
territorio l'allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa  i
criteri di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Nei casi in cui il materiale radioattivo  che  non  soddisfa  le
condizioni di cui ai  commi  2  e  3  e'  introdotto  nel  territorio
nazionale da soggetti con sede o  stabile  organizzazione  fuori  dal
territorio italiano, anche appartenenti a  Stati  membri  dell'Unione
europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del  caso  e  in
relazione alle necessita' di tutela della popolazione dai  rischi  di
esposizione e di tutela dell'ambiente, i provvedimenti opportuni  ivi
compreso il rinvio  del  materiale  radioattivo  o  il  respingimento
dell'intero carico o  di  parte  di  esso  al  soggetto  responsabile
dell'invio del  carico  stesso  in  Italia.  Il  soggetto  estero  e'
responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti  il  rinvio
del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con  la
collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, che provvede  a  informare,  della
restituzione del materiale radioattivo o del carico  alla  competente
autorita' dello Stato responsabile dell'invio.