Art. 60
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Elenco
dei mediatori esperti
1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per
l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto in programmi di
giustizia riparativa e' necessario l'inserimento nell'elenco di cui
al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso
il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco
contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della
eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i
criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei
mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento
dell'attivita' di formazione, nonche' i criteri per l'iscrizione e la
cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le
modalita' di revisione dell'elenco, nonche' la data a decorrere dalla
quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui
all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio
dell'attivita' di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le
incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto,
nonche' i requisiti di onorabilita' e l'eventuale contributo per
l'iscrizione nell'elenco.
3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2
avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.