Art. 74 
 
                 Articolazione e finalita' dei corsi 
 
  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  68,  l'insegnamento,
l'addestramento,  l'applicazione  allo   studio   ed   alla   ricerca
individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e
sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli  85,  90  e  92
costituiscono percorsi formativi coerenti con  le  finalita'  fissate
dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono  le  regole  di
comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola. 
  2. Fermo restando quanto  eventualmente  disposto  dalle  norme  in
materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi  si
articolano in moduli in  relazione  alle  esigenze  di  sviluppo  dei
contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento  del
direttore della Scuola  sono  previsti  i  relativi  esami,  prove  o
verifiche, il cui esito concorre alla  formazione  della  graduatoria
finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.