(Tariffa-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Per i  contratti  di  trasferimento  di  proprieta'  immobiliare  o
mobiliare, di costituzione di  rendita,  di  usufrutto,  d'uso  o  di
servitu', di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di
ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di  rinvestimento,  se
il valore non eccede le L. 500, e' dovuto l'onorario di L. 5. 
 
  Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le L.  5,
altre L. 3. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Al di sopra di 1.000.000 e' dovuto, oltre i precedenti onorari,  un
centesimo ogni cento lire in piu'. 
 
  Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati  sulla
parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore. 
 
  Gli  onorari  anzidetti  sono  dovuti  anche  se  il  contratto  e'
sottoposto a condizione sospensiva. 
 
  Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi
la condizione, sono ridotti al quarto.