Art. 6. Per i contratti di trasferimento di proprieta' immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitu', di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le L. 500, e' dovuto l'onorario di L. 5. Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le L. 5, altre L. 3. Parte di provvedimento in formato grafico Al di sopra di 1.000.000 e' dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in piu'. Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore. Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva. Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.