(Tariffa-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Per l'autenticazione delle firme  apposte  agli  atti  o  contratti
indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati
dagli articoli medesimi, ridotti alla meta', ma l'onorario  non  puo'
essere minore di L. 3. 
 
  Se l'atto o contratto e' autenticato in piu' originali, oltre detto
onorario su uno degli originali, sara' dovuto un onorario di L. 3 per
ognuno degli altri. 
 
  Per le autentificazioni di firme apposte per  l'esazione  di  somme
presso pubblici uffizi e' dovuto l'onorario di centesimi 25 per  ogni
mille lire di capitale nominale, ma non minore di L. 2, ne'  maggiore
di L. 25.