Art. 8. Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla meta', ma l'onorario non puo' essere minore di L. 3. Se l'atto o contratto e' autenticato in piu' originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sara' dovuto un onorario di L. 3 per ognuno degli altri. Per le autentificazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi e' dovuto l'onorario di centesimi 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di L. 2, ne' maggiore di L. 25.