(Trattato-art. 125)
 
                              Art. 125 
 
 
  Tutti gli ufficiali dovranno  essere  di  carriera.  Gli  ufficiali
attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito,  dovranno
impegnarsi a  servire  almeno  fino  all'eta'  di  quarant'anni.  Gli
ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno  nel  nuovo
esercito saranno liberati da ogni obbligo militare; essi non dovranno
prender parte a un esercizio militare qualsiasi, teorico o pratico. 
 
  Gli  ufficiali  di  nuova  nomina  dovranno  impegnarsi  a  servire
effettivamente durante almeno venti anni consecutivi. 
 
  La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi  causa  lasceranno
il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto non
dovra' superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale  degli
ufficiali stabilita all'art. 120. 
 
  Se questa proporzione fosse superata per causa di  forza  maggiore,
la deficienza che risultera' nei quadri non potra' essere colmata con
nuove nomine.