(Trattato-art. 126)
 
                              Art. 126 
 
 
  La durata totale della ferma dei sottufficiali e  degli  uomini  di
truppa non dovra' essere minore di dodici anni consecutivi,  compresi
almeno sei anni di servizio sotto le armi. 
 
  La proporzione degli uomini congedati prima del termine della  loro
ferma, per motivi di salute, e per provvedimento disciplinare  o  per
qualsiasi altro motivo, non  dovra'  superare  per  ciascun  anno  un
ventesimo dell'effettivo totale stabilito  all'art.  120.  Se  questa
proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza
che risultera' non e dovra' essere colmata con nuovi arruolamenti.