Art. 174. Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanze sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato. I funzionari incaricati delle verifiche debbono: a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati; b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e i' dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.