(Codice di procedura penale-art. 215)
 
                              Art. 215 
 
             (Diritto di proporre l'incidente di falso) 
 
  Il pubblico  ministero  puo'  impugnare  per  falsita'  un  atto  o
documento del processo in qualsiasi stato e grado  del  procedimento.
La stessa facolta'  spetta  alle  parti  private,  le  quali  possono
esercitarla personalmente o per mezzo di procuratore speciale.