(Codice di procedura penale-art. 216)
 
                              Art. 216 
 
               (Dichiarazione d'impugnazione di falso) 
 
  L'impugnazione di  falso  deve  a  pena  d'inammissibilita'  essere
presentata con atto scritto e contenere: 
 
  1° l'indicazione dell'atto o documento che ne forma oggetto, con la
determinazione  quando  occorre  della  parte  di  esso   che   viene
impugnata; 
 
  2° i motivi che inducono a ritenere la falsita', con  l'indicazione
dei fatti, delle circostanze e delle prove. 
 
  Durante l'istruzione l'incidente di falso e'  proposto  davanti  al
magistrato procedente, con dichiarazione presentata nella cancelleria
o segreteria. 
 
  Negli altri stati del procedimento l'incidente e' proposto  davanti
al giudice  che  deve  procedere  o  che  procede  al  giudizio,  con
dichiarazione presentata nella cancelleria ovvero al cancelliere  che
assiste all'udienza. 
 
  Assieme  alla  dichiarazione  o  successivamente   possono   essere
presentate memorie.