Art. 216 (Dichiarazione d'impugnazione di falso) L'impugnazione di falso deve a pena d'inammissibilita' essere presentata con atto scritto e contenere: 1° l'indicazione dell'atto o documento che ne forma oggetto, con la determinazione quando occorre della parte di esso che viene impugnata; 2° i motivi che inducono a ritenere la falsita', con l'indicazione dei fatti, delle circostanze e delle prove. Durante l'istruzione l'incidente di falso e' proposto davanti al magistrato procedente, con dichiarazione presentata nella cancelleria o segreteria. Negli altri stati del procedimento l'incidente e' proposto davanti al giudice che deve procedere o che procede al giudizio, con dichiarazione presentata nella cancelleria ovvero al cancelliere che assiste all'udienza. Assieme alla dichiarazione o successivamente possono essere presentate memorie.