Art. 217 (Provvedimenti conseguenti all'impugnazione di falso) Proposto l'incidente di falso, il pubblico ministero che procede con istruzione sommaria, se ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza che si sia giudicato sull'incidente medesimo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con la richiesta di istruzione formale. Il giudice, davanti al quale e' proposto l'incidente di falso, se ritiene che l'impugnazione abbia apparenza di fondamento, sospende quando e' necessario l'istruzione o rinvia il giudizio; altrimenti procede agli atti ulteriori dell'istruzione o del giudizio, tenendo conto quando occorre anche dell'atto o documento impugnato. La decisione e' pronunciata con ordinanza. Il giudice stesso, appena proposto l'incidente di falso, deve assicurare l'identita' e la custodia dell'atto o del documento impugnato. Se il giudice ordina la sospensione o il rinvio, l'atto o il documento con la dichiarazione d'impugnazione e con quant'altro vi si riferisce e' trasmesso immediatamente a cura del cancelliere al pubblico ministero competente ad iniziare l'azione penale per la falsita'. Quando il giudice non ordina la sospensione o il rinvio, la trasmissione e' disposta dopo chiusa l'istruzione con la sentenza che dichiara non doversi procedere non piu' soggetta a impugnazione o dopo terminato il giudizio con la sentenza divenuta irrevocabile.