(Codice di procedura penale-art. 217)
 
                              Art. 217 
 
        (Provvedimenti conseguenti all'impugnazione di falso) 
 
  Proposto l'incidente di falso, il pubblico  ministero  che  procede
con  istruzione  sommaria,  se  ritiene  di  non   poter   proseguire
nell'istruzione senza che si sia giudicato  sull'incidente  medesimo,
trasmette gli  atti  al  giudice  istruttore,  con  la  richiesta  di
istruzione formale. 
 
  Il giudice, davanti al quale e' proposto l'incidente di  falso,  se
ritiene che l'impugnazione abbia apparenza  di  fondamento,  sospende
quando e' necessario l'istruzione o rinvia  il  giudizio;  altrimenti
procede agli atti ulteriori dell'istruzione o del  giudizio,  tenendo
conto quando  occorre  anche  dell'atto  o  documento  impugnato.  La
decisione e' pronunciata con ordinanza. 
 
  Il giudice stesso,  appena  proposto  l'incidente  di  falso,  deve
assicurare l'identita'  e  la  custodia  dell'atto  o  del  documento
impugnato. 
 
  Se il giudice ordina la  sospensione  o  il  rinvio,  l'atto  o  il
documento con la dichiarazione d'impugnazione e con quant'altro vi si
riferisce e' trasmesso  immediatamente  a  cura  del  cancelliere  al
pubblico ministero competente ad  iniziare  l'azione  penale  per  la
falsita'. 
 
  Quando il giudice  non  ordina  la  sospensione  o  il  rinvio,  la
trasmissione e' disposta dopo chiusa l'istruzione con la sentenza che
dichiara non doversi procedere non piu'  soggetta  a  impugnazione  o
dopo terminato il giudizio con la sentenza divenuta irrevocabile.