Art. 218 (Sanzioni contro le impugnazioni di falso temerarie) Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsita', la parte privata che ha proposto l'incidente puo' essere condannata alle spese cagionate dalla sospensione o dal rinvio, al pagamento di una somma da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento del danno verso chi ne abbia diritto.