(Codice di procedura penale-art. 218)
 
                              Art. 218 
 
        (Sanzioni contro le impugnazioni di falso temerarie) 
 
  Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsita',  la  parte
privata che ha proposto l'incidente puo' essere condannata alle spese
cagionate dalla sospensione o dal rinvio, al pagamento di  una  somma
da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende e
al risarcimento del danno verso chi ne abbia diritto.