(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 158)
 
                              Art. 158. 
 
                       (Art. 160 T. U. 1926). 
 
  Chiunque, senza essere munito di passaporto o  di  altro  documento
equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti  di
espatriare, quando il fatto sia stato  determinato,  in  tutto  o  in
parte, da motivi politici, e' punito  con  la  reclusione  da  due  a
quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000. 
 
  In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti  di  espatriare  senza
essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a  un
anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000. 
 
  E'  autorizzato  l'uso  delle  armi,  quando  sia  necessario,  per
impedire i passaggi abusivi attraverso i  valichi  di  frontiera  non
autorizzati.