(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 160)
 
                              Art. 160. 
 
                       (Art. 162 T. U. 1926). 
 
  I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello
hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici  giorni  il  dispositivo
delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore
della provincia in cui il  condannato  ha  la  residenza  o  l'ultima
dimora.