Art. 160. (Art. 162 T. U. 1926). I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.