(Testo unico-art. 117)
                              Art. 117. 
 
(Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma  1°,
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai  corsi  a
titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.  Possono
tenere tali corsi: 
  a) i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono,
sulle materie di cui sono titolari o su materie affini; 
  b) coloro che sono cessati dall'ufficio  di  professore  di  ruolo,
tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari  o  per
effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110,  comma  ultimo,  sulle
materie gia' da loro professate o su materie affini; 
  c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. 
  Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo
ufficiale. 
  I corsi a titolo privato per gli studenti, che  vi  si  inscrivono,
hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo
ufficiale, secondo norme che sono stabilite  dallo  statuto  di  ogni
Universita' o Istituto superiore.