Art. 117. (Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi: a) i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini; b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini; c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.