Art. 155.
(Presupposti e norme applicabili).
Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento
del passivo risulta che le passivita' del debitore non superano lire
cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di
fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art.
17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento
sommario.
Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo
supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale,
che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie,
restando fermi gli atti compiuti.
Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite
per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.