(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 155)
                              Art. 155. 
                 (Presupposti e norme applicabili). 
 
  Se all'atto della dichiarazione di fallimento  o  dell'accertamento
del passivo risulta che le passivita' del debitore non superano  lire
cinquantamila,  il  tribunale  con  la   sentenza   dichiarativa   di
fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art.
17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua  con  procedimento
sommario. 
  Tuttavia, se successivamente risulta che  l'ammontare  del  passivo
supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne  il  tribunale,
che dispone la prosecuzione del fallimento con  le  norme  ordinarie,
restando fermi gli atti compiuti. 
  Nel procedimento sommario si applicano  le  disposizioni  stabilite
per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.