(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 156)
                              Art. 156. 
               (Organi e provvedimenti conservativi). 
 
  Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore
del luogo dove il debitore ha la sede principale dell'impresa. 
  E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori. 
  Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.