(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 157)
                              Art. 157. 
                     (Accertamento del passivo). 
 
  Il curatore forma l'elenco dei creditori  in  base  alle  scritture
contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre  notizie  che
puo' assumere. 
  L'elenco, con i documenti giustificativi, e' trasmesso al  giudice,
il quale procede alla formazione  dello  stato  passivo  e  lo  rende
esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto  del  giudice  e'
depositato in cancelleria, e chiunque puo' prenderne visione. 
  Il curatore da' notizia mediante  lettera  raccomandata  a  ciascun
creditore, entro tre giorni dal deposito, del  provvedimento  che  lo
riguarda. 
  Entro  quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato   passivo   in
cancelleria i creditori non ammessi possono proporre  reclamo  avanti
al  giudice.  Nello  stesso  termine  possono  essere   proposte   le
contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori. 
  Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle  contestazioni
e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni  e,
in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.