(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 158)
                              Art. 158. 
(Domande  di  rivendicazione,  restituzione  e  separazione  di  cose
                              mobili). 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si  applicano  anche  alle
domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose  mobili
possedute dal fallito.