(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 159)
                              Art. 159. 
                            (Concordato). 
 
  La proposta del concordato e'  approvata  se  riporta  il  consenso
della maggioranza di numero  e  di  somma  dei  creditori  che  hanno
diritto al voto. 
  Il giudice, accertato il concorso delle  maggioranze  indicate  nel
comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato,
lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. 
  Contro il decreto che approva  o  respinge  il  concordato  non  e'
ammesso gravame.