Art. 203.
(Funzioni di ufficiale dello stato civile).
Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita
le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave
trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere
l'intervento della competente autorita' nel Regno, o di quella
consolare all'estero.