(Codice della navigazione-art. 203)
                              Art. 203. 
             (Funzioni di ufficiale dello stato civile). 
 
  Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita
le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le  disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile. 
 
  Le stesse funzioni il comandante  esercita  anche  quando  la  nave
trovasi  ancorata  in  un  porto,  se  sia   impossibile   promuovere
l'intervento della  competente  autorita'  nel  Regno,  o  di  quella
consolare all'estero.