(Codice della navigazione-art. 205)
                              Art. 205. 
              (Atti di stato civile compilati a bordo). 
 
  Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere
iscritti sul ruolo di equipaggio. 
 
  Delle circostanze che hanno  dato  luogo  alla  compilazione  degli
atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione  dei  medesimi  sul  ruolo  di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel  giornale  generale  e  di
contabilita'.