Art. 205.
(Atti di stato civile compilati a bordo).
Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere
iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli
atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di
contabilita'.