Art. 206.
(Scomparizione in mare).
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile
ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con
processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche
effettuate.
Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo
verbale, nonche' dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.