(Codice della navigazione-art. 206)
                              Art. 206. 
                      (Scomparizione in mare). 
 
  Quando  di  una  persona  scomparsa  da  bordo  non  sia  possibile
ricuperare il cadavere, il comandante  della  nave  fa  constare  con
processo verbale le circostanze della  scomparizione  e  le  ricerche
effettuate. 
 
  Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. 
 
  Dei fatti che hanno  dato  luogo  alla  compilazione  del  processo
verbale, nonche' dell'eseguita iscrizione  di  questo  sul  ruolo  di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.