Art. 207.
(Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare).
Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di
scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave
consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all'autorita' consolare unitamente ad un
estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni
nel giornale generale.