(Codice della navigazione-art. 207)
                              Art. 207. 
     (Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare). 
 
  Copia degli  atti  di  stato  civile  e  dei  processi  verbali  di
scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave
consegnata in  duplice  esemplare  nel  primo  porto  di  approdo  al
comandante del porto  o  all'autorita'  consolare  unitamente  ad  un
estratto, del pari in duplice esemplare, delle  relative  annotazioni
nel giornale generale.