Art. 208.
(Attribuzioni delle autorita' marittime e consolari).
Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e
del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione
degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione,
il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all'autorita' consolare.
Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel
verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli
atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della
scomparizione a norma dell'articolo 206.
Analogamente procedono le autorita' marittime e consolari quando
all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti
predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi
della omissione.