(Codice della navigazione-art. 208)
                              Art. 208. 
        (Attribuzioni delle autorita' marittime e consolari). 
 
  Quando si tratti di nave non provvista del ruolo  di  equipaggio  e
del giornale generale, dei fatti che danno  luogo  alla  compilazione
degli atti di stato civile e dei processi verbali  di  scomparizione,
il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di  approdo  al
comandante del porto o all'autorita' consolare. 
 
  Le  autorita'  predette  raccolgono   con   processo   verbale   la
dichiarazione del comandante e quella dei  testimoni,  inserendo  nel
verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli
atti  di  stato  civile  ovvero  indicando   le   circostanze   della
scomparizione a norma dell'articolo 206. 
 
  Analogamente procedono le autorita' marittime  e  consolari  quando
all'approdo di una nave rilevino  l'omessa  compilazione  degli  atti
predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i  motivi
della omissione.