Art. 209.
(Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio).
In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di
scomparizione provvedono le autorita' marittime o consolari.
I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro e'
avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella
circoscrizione del quale e' accaduto il sinistro medesimo, o
diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior
parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di
perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di
iscrizione della nave.
Nei processi verbali, le autorita' predette fanno constare le
dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta,
l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.