(Codice della navigazione-art. 209)
                              Art. 209. 
      (Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio). 
 
  In caso di naufragio, alla compilazione  dei  processi  verbali  di
scomparizione provvedono le autorita' marittime o consolari. 
 
  I processi verbali anzidetti sono  compilati,  se  il  sinistro  e'
avvenuto in  acque  territoriali,  dal  capo  del  circondario  nella
circoscrizione  del  quale  e'  accaduto  il  sinistro  medesimo,   o
diversamente dal comandante del porto nel quale  approda  la  maggior
parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta  di
perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di
iscrizione della nave. 
 
  Nei processi verbali,  le  autorita'  predette  fanno  constare  le
dichiarazioni  dei  naufraghi,  e,  in  caso  di  perdita   presunta,
l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo  162;  dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.