Art. 211.
(Conseguenze della scomparizione in mare).
Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei
quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere
previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei
casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio
dell'autorita' marittima o consolare le persone scomparse debbano
ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta
l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il
processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il
procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del
tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorita'
per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le
conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del
libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni
dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma
dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone a cio' legittimate.