(Codice della navigazione-art. 211)
                              Art. 211. 
             (Conseguenze della scomparizione in mare). 
 
  Nei casi di scomparizione da bordo  per  la  caduta  in  mare,  nei
quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere
previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei
casi  di  scomparizione  per  naufragio,   nei   quali   a   giudizio
dell'autorita' marittima o consolare  le  persone  scomparse  debbano
ritenersi  perite,  il  procuratore  del  Re   Imperatore,   ottenuta
l'autorizzazione  del  tribunale,  provvede  a  far  trascrivere   il
processo verbale nel registro delle morti. 
 
  Negli altri casi di scomparizione da  bordo  o  per  naufragio,  il
procuratore  del  Re  Imperatore,   ottenuta   l'autorizzazione   del
tribunale, trasmette il processo verbale  alla  competente  autorita'
per l'annotazione  nel  registro  delle  nascite.  In  tali  casi  le
conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni  del
libro I, titolo IV, capo II,  codice  civile,  e,  decorsi  due  anni
dall'avvenimento,  viene  dichiarata  la  morte  presunta   a   norma
dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del  pubblico
ministero o di alcuna delle persone a cio' legittimate.